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giovedì 16 maggio 2013

Stampa e blog e Tribunali….riflessioni ignoranti.

Recentemente ho cercato di capire le differenze, anche da un punto di vista legale, tra stampa tradizionale e “stampa in rete”.
Una seconda curiosità si è subito aggiunta: per scrivere e firmare un articolo ci sono differenze tra giornali “di carta” e “giornali di bit”.
Ieri, nel corso di un convegno, scopro che una sentenza di Cassazione (Sentenza 10 maggio 2012, n. 23230 – caso Ruta) decide che una pubblicazione in rete non è stampa perché “Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 l. n. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.”.
Ma facendo qualche ricerca ho scoperto che alla legge n. 47/1948 (c.d. “legge sulla stampa”  che definiva stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione), è seguita la legge n. 62 del 7 marzo 2001 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali) che ha poi ridefinito, estendendola, la nozione di "prodotto editoriale". Oggi per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni.
La Sentenza della Cassazione (2012), senza voler mancare di rispetto alla Suprema Corte, mi fa pensare che l’estensore di questa sentenza abbia considerato una legge del 1948 e non quella del 2001.
A questo punto però le cose si complicano perché tutti i peana di vittoria, che hanno accompagnato la sentenza Ruta, devono essere spenti. Infatti se una pubblicazione “telematica” è un “prodotto editoriale”, allora siamo tornati al 1948.
Questa conclusione, che spero l’interpretazione errata di un non giurista, ci riporta all’inizio di questa nota: un sito web, che pubblica con una certa frequenza note, commenti, informazione e ….deformazioni, deve essere considerato un “prodotto editoriale” e quindi deve essere registrato al Tribunale.
In sottordine, come amano dire i giuristi, mi pongo questi quesiti riguardanti “un “NON giornalista o pubblicista”:
·      può liberamente scrivere e firmare articoli su un “prodotto editoriale” registrato;
·      nel caso il “prodotto editoriale” sia autoprodotto, il NON giornalista può autostipularsi un autocontratto di collaborazione che gli permetta di accedere agli adempimenti richiesti per accedere agli albi giornalistici.

Mi scuso per il linguaggio con qualche imprecisione giuridica, non sono un giurista, ma soltanto un autogiornalista autoprodotto spinto a fare ….riflessioni ignoranti visto che la legge non ammette ignoranza.

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