L’analisi del concetto OPEN continua con un interessante analisi di
questo concetto dal punto giuridico.
L’avv. Piana ne fa una lunga e accurata trattazione sul sito di Techeconomy e spero gli faccia piacere se cito alcuni suoi passaggi per commentarli e, mi
auguro, per stimolare ulteriori spiegazioni. In alcuni punti sostituirò alcune
parti con dei puntini per alleggerire la lettura …il testo completo è al link
indicato.
“Un detto piuttosto famoso recita più o meno “chi ha come
unico strumento un martello, tende a vedere qualsiasi problema come un chiodo”.
Sembrerebbe questa la ragione per cui un giurista tenda a vedere qualsiasi tema
come un tema giuridico. Mi dichiaro allora colpevole del reato ascritto: vedo
l’“open” dal punto di vista giuridico.”
Io sono un informatico quindi il mio chiodo sono “sofwtware,
sistemi, programmi e quant’altro” che proverò a guardare in ottica OPEN. Chiedo
in anticipo scusa se userò qualche temine in una accezione comune che potrebbe non
coincidere perfettamente con l’accezione giuridica.
“Per riconoscere cosa è “open” occorre saper riconoscere cosa
è “chiuso” e dunque sapere in che modo qualcosa di immateriale possa essere
chiuso.”
Mi sembra una affermazione esatta e condivisibile anche se a
prima vista qualcuno potrebbe definirla ovvia.
Pertanto, stabilire se quel qualcosa sia aperto, significa
stabilire …. sia sufficientemente libero da…. vincoli giuridici che ne rendono
difficoltoso o impossibile l’uso, la replicazione, la modifica, la diffusione…..”.
Mi sembra importante questa definizione dei parametri e
filtri tramite i quali definire un prodotto informatico open.
“…Diciamo la verità, l’uomo tende a rendersi comoda la vita.
Non che questa sia una tendenza irragionevole o nefasta, intendiamoci. ….. Ecco
che nasce il “copyright”, con lo Statute of Anne (1709-10), che mira a
proteggere il diritto dello stampatore sulla possibilità di trarre copie dei
libri (ecco perché copy-right).
Segue un lungo excursus storico molto dettagliato ed
interessante tutto da leggere.
“Ma per le altre
opere dell’intelletto, come ci si faceva a proteggere?
Se si inventava……… limitando sempre di più lo spazio di ciò
che è libero e non soggetto ad altrui diritti, fino alla situazione odierna in
cui in pratica vi sono ambiti dove si è sostanzialmente privi di un pubblico
dominio significativo (come nella letteratura, nel cinema, nella tecnologia
dell’informazione)”
L’analisi dell’apertura per le opere d’intelletto è ancora
dettagliata, ma c’è nella conclusione una affermazione che mi sembra eccessiva
e cioè che non esiste opera dell’intelletto di pubblico dominio. Ma forse ho
capito male!
“Il pensiero comune si è nel frattempo
conformato allo stato dell’arte, tanto da far ritenere naturale pensare ai
“beni intellettuali” come una proprietà, allo stesso modo di una sedia o di un
terreno. …. L’openness, nell’accezione
principale, è appunto questo: far rientrare
quanto più possibile in un terreno di libero accesso, di libero utilizzo, di
libera modifica, di libera redistribuzione, ciò che sarebbe invece ristretto e
proprietario. Creare, in ultima analisi,
dei commons."
La analisi degli strumenti COMMONS è dettagliata, ma mi
sembra eccessiva la conclusione cioè l’estensione dl pubblico dominio, cioè
proprietà di tutti, per un prodotto che comunque ha avuto un costo, anche se
solo intellettuale per il suo sviluppo. A me sembra giusto che un prodotto
industriale, anche se solo dell’intelletto, deve garantire la sicurezza dell’utente
e deve far conoscere “cosa può entrare e cosa può uscire, cioè funzionalità,
formati di input e di output, ma non è necessario che sia noto il suo internal
e che non sia legale la c.d. “reverse
engineering” e soprattutto che sia “proprietà di tutti”.
Plagiando questa frase mi sembra giusto dire che è
paradossale dire che un bene intellettuale, che comunque ha avuto un costo reale
o virtuale di sviluppo, debba essere liberamente utilizzabile.
Nel seguito continua l’elaborazione del concetto COMMONS
che, ma questa è una mia interpretazione, sembra decidere che qualsiasi
prodotto dell’intelletto non abbia diritto a delle protezioni quasi non fosse
un BENE per quanto immateriale.
“ Prime conclusioni. ……Vedremo nei
prossimi contributi come il concetto di openness si declina e quali sono le
implicazioni. Per il momento, repetita iuvant, non è possibile parlare di
openness senza considerare che si tratta di vincere vincoli giuridici tramite
strumenti giuridici….”
Vedremo come vanno avanti le considerazioni dell’avv. Piana.
La mia considerazione finale è che quando “si tratta di vincere vincoli giuridici tramite strumenti
giuridici….” occorre non perdere
mai di vista “il senso comune” perché vorrebbe affermare la dittatura del
diritto sul diritto alla non-dittatura.
Buon lavoro e buona lettura a tutti.
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